Ergastolo ostativo: per il Garante riforma peggiorativa

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La relazione del garante in Senato. Presente il capo dello Stato Mattarella. Casellati: ‘Sovraffollamento è contro la dignità umana’

Che cosa s’intende per ergastolo ostativo? Che è una pessima definizione che davvero non rende per nulla l’idea di cosa si parla? Si tratta di una conseguenza sul diritto penale generata dalle stragi e dai processi sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nel 1992, infatti, dopo i due eccidi di Cosa Nostra, si avvertì la necessità di reprimere la mafia in modo più repressivo. Da qui nacque l’ergastolo ostativo, la cui legge di riferimento è l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario che riguarda la condanna e la pena per taluni delitti particolarmente gravi.

Per ergastolo ostativo – che, definito così, non appare in nessuna norma – s’intende la perpetuità della pena detentiva nei casi in cui il condannato per reati mafiosi non appare incline a collaborare con la giustizia.

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Quindi, a differenza dell’ergastolo ‘normale’, quello ostativo non permette che il detenuto benefici di determinati permessi, come quelli premio o la semilibertà, a meno che non diventi collaborativo con la giustizia.

Nell’ergastolo ostativo rientrano non solo i delitti per mafia, ma anche quelli commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza, reati di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione.

Stamani, nella sua relazione, il Garante in sintesi ha detto che: “Il testo licenziato dalla Camera sull’ergastolo ostativo “è in tensione”, con le indicazioni date dalla Corte Costituzionale e introduce “disposizioni decisamente peggiorative rispetto alla disciplina su cui essa è intervenuta”.

La critica alla riforma, che dovrà essere licenziata dal Senato, prima dell’8 novembre – in base al nuovo termine che la Consulta ha dato alle Camere – arriva dal Garante delle persone private della libertà Mauro Palma.

L’ergastolo ostativo, il carcere anche per pene molto brevi, la malattia psichica: sono i tre “punti di crisi” su cui il Parlamento “può e, in parte, deve” intervenire in questo scorcio di legislatura. Lo chiede l’ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone privata dalla libertà personale”. Al 31 marzo sono 1.822 le persone condannate all’ergastolo, di cui 1.280 all’ergastolo ostativo. “I numeri – sottolinea Emilia Rossi, vice dell’autorità garante – dicono che nel nostro Paese l’ergastolo è essenzialmente ostativo: una pena diversa, quasi di specie diversa, rispetto a quelle previste dal codice penale, perché non definitiva bensì sostanziata dal tempo”. “Il Parlamento sa e può trovare una sintesi, come ha fatto in altre occasioni”, esorta. Il secondo punto di “crisi del sistema”, sottolinea è rappresentato dall’esecuzione in carcere di pene così brevi da non consentire nemmeno l’avvio di un percorso di risocializzazione: al 7 giugno, sono 1.317 le persone presenti in carcere per scontare una condanna inferiore a 1 anno, 2.467 per una condanna compresa tra 1 e 2 anni, numeri che sollecitano la ricerca di soluzioni diverse dalla detenzione in carcere. Infine, l’ultima criticità è la malattia psichica in carcere: al 22 marzo erano 381 le persone detenute cui è stata accertata una patologia di natura psichica che ne comporta l’inquadramento negli istituti, giuridici e penitenziari, predisposti per affrontarla, “ma la soluzione non è e non può essere solo sanitaria e tantomeno di sola sicurezza: va cercata nel coinvolgimento attivo di figure professionali ulteriori e nuove”.

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“Il sovraffollamento, insieme ad una grave carenza di strutture, risorse e personale, – rappresenta uno dei principali ostacoli alla salvaguardia di diritti fondamentali della persona, come quello all’istruzione, al lavoro o alla sfera degli affetti. Diritti che non sono solo guarentigie di una dignità umana che il carcere non può sopprimere, ma anche strumenti irrinunciabili per trasformare la pena in un’occasione di riscatto, recupero e rinascita sociale, come prescrive la Costituzione”. Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati sulla Relazione del Garante per la tutela delle persone private della libertà.

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